A seconda della giurisdizione, il gioco può essere legale o illegale, controllare le leggi locali di conseguenza prima di scommettere online.

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Giocare sui siti non AAMS è legale?

0 Comments 📁 Bet News 🕔14.Giugno 2014
Giocare sui siti non AAMS è legale?

I giocatori che giocano sui siti internet .com rischiano conseguenze legali?

La questione chiaramente riguarda il giocatore italiano e residente in Italia che da un Pc in Italia si collega tramite internet al sito di un bookmaker straniero e non munito di autorizzazione dell’AAMS.

La problematica è complessa stante la molteplicità di norme applicabili, i continui arresti giurisprudenziali ed il conflitto o reale o apparente della normativa italiana con quella comunitaria.

Un primo indice di illegalità di tale condotta potrebbe essere ravvisata nel messaggio che compare quando si tenta di raggiungere un tale sito:

AVVERTENZA – SITO NON RAGGIUNGIBILE

In applicazione del decreto dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 2 gennaio 2007, disciplinante la rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, con il quale è stata data attuazione all’art. 1, comma 50, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296, il sito richiesto non è raggiungibile poiché sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia.

L’elenco degli operatori autorizzati al gioco telematico è disponibile sul sito istituzionale www.aams.gov.it.

Questa decisione legislativa di oscurare i siti di bookmakers non autorizzati dall’AAMS è finalizzata sia alla tutela del giocatore italiano che si troverebbe a giocare secondo norme e regole non approvate in Italia (Asian handicap per esempio) sia per evitare minori entrate fiscali (perché difficilmente il giocatore vincente verserebbe i tributi sui propri profitti) ed anche perché il bookmakers estero non pagherebbe i tributi allo Stato Italiano.

L’art. 1, comma 50, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296 infatti espone i fini perseguiti con l’oscuramento dei siti di società non autorizzate in Italia :” al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonche’ di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore”.

Qual è la posizione del singolo giocatore?

La condotta sembrerebbe vietata e sanzionata dall’art. 4 co. 3 della legge n. 401 del 1989 che stabilisce:

4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Comma 1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Comma 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 51 a euro 516.

Allora l’art. 4 co. 3 della legge citata sembrerebbe punire proprio chi partecipa a scommesse che non sono gestite dallo Stato o da suoi concessionari.

In effetti a questo punto andrebbe distinta la posizione del soggetto che gioca su siti.com che appartengono a società con sede legale nell’Unione Europea e quelle extra europee.

Premessa

Prima di affrontare questa differenza, bisogna precisare che la legge del 1989 probabilmente nasceva per reprimere il fenomeno del c.d. totonero (le scommesse clandestine) e quindi frettolosamente si potrebbe escludere l’applicabilità della norma al fenomeno del gioco online in quanto nel diritto penale italiano è fatto divieto espresso di analogia ( cioè che la norma penale incriminatrice non può essere estesa a punire casi simili).

In realtà la formulazione della norma incriminatrice e cioè la descrizione del fatto illecito ( “partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1”) è tale da contenere il gioco su internet in quanto non rileva la modalità (giocare tramite chiamate telefoniche, internet ecc.) quanto il prendere parte a giochi non autorizzati dallo Stato Italiano.

Si potrebbe qualificare come un reato nel quale la descrizione del fatto tipico, non sia a forma vincolata, dove il legislatore descrive esattamente il comportamento vietato, come il furto, ma a forma libera, dove la descrizione è più generica, come l’omicidio.

Semplificando, il Legislatore punirebbe chiunque partecipa a scommesse vietate con qualsiasi modalità ( attraverso il telefono, il computer ecc.).

Ciò premesso è necessario distinguere le posizioni.

  • Bookmakers esteri non appartenenti all’Unione Europea

Certamente per potersi connettere tramite internet attraverso il proprio Pc ai siti .com di Bookmakers stranieri con siti oscurati, il singolo scommettitore deve aggirare il limite attraverso stratagemmi informatici (cambio ID ecc.) e questo spesso implica che l’agire del giocatore sia consapevole ( il fatto sarebbe doloso).

Il dolo potrebbe essere escluso nei casi in cui il modem messo a disposizione dal gestore dell’utenza internet consenta direttamente l’accesso a questi siti (perché alcuni gestori minori in effetti utilizzano già ID esteri) ed allora, si potrebbe escludere addirittura il reato a causa dell’errore del giocatore che navigando su internet, approda al sito estero e non trovandolo oscurato giochi tramite il portale .com.

Il reato in questione è un contravvenzione, punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 51 a euro 516 e si prescrive in 4 anni e mezzo.

  • Bookmakers Comunitari, non titolari di autorizzazioni in Italia.

Per questi valgono in parte le osservazioni già fatte in precedenza ma con alcune precisazioni.

Il partecipare ai giochi e scommesse gestiti da bookmakers comunitari non AAMS tramite internet sarebbe da qualificare allo stesso modo reato in quanto le società di scommesse comunitarie non sono titolari delle autorizzazioni, previste dalla normativa italiana, come necessarie.

La condotta è vietata e sanzionata dall’art. 4 co. 3 della legge n. 401 del 1989.

La condotta potrebbe, in sede di processo penale del giocatore, essere ritenuta non punibile in quanto, come spesso accade, i siti .com di questi bookmakers comunitari sono accessibili dai Pc italiani senza necessità di manomissione dell’ID e questo escluderebbe proprio il dolo, quale elemento soggettivo del reato.

Il fatto che non si visualizzi la schermata AVVERTENZA – SITO NON RAGGIUNGIBILE

escluderebbe che il giocatore mediamente consapevole e responsabile possa ritenere che il bookmaker non sia autorizzato dall’AAMS anche se, d’altro canto, nel visionare alcuni di questi siti si possono osservare degli indici rivelatori della mancanza delle autorizzazioni italiane come ad es. l’uso della lingua esclusivamente straniera (l’inglese prevalentemente).

D’altro canto, molti dei bookmakers comunitari non autorizzati dall’AAMS hanno impugnato i bandi di concorso con quali sono stati esclusi, invocando l’applicabilità del principio comunitario di libertà di stabilimento dei cittadini europei che sarebbero applicabili, nonostante la disciplina italiana più restrittiva, anche al mercato delle scommesse e dei bookmaker.

Quindi, se è vero che la legge italiana riserva allo Stato l’organizzazione di questi giochi, è anche vero che la normativa comunitaria potrebbe risultare applicabile in via diretta in Italia rendendo lecito, allora, lo scommettere sui bookmaker comunitari non AAMS da parte di cittadini italiani.

Del contrasto tra le norme si è già espressa la Corte di Giustizia Europea affermando margini di discrezionalità del Legislatore italiano ma la partita è ancora aperta. Ciò posto, al momento la condotta sembrerebbe comunque vietata e sanzionata dall’art. 4 co. 3 della legge n. 401 del 1989.

Lo staff legale di Betmind.it

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro staff legale da qui -> staff legale

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