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CED E CTD Ordinanza Consiglio di Stato Agosto 2014

0 Comments 📁 Bet News 🕔03.Settembre 2014
CED E CTD Ordinanza Consiglio di Stato Agosto 2014

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 3916/14 depositata in cancelleria il 29/08/14 accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA SEZIONE II n. 00123/2014 impugnata dal Ministero dell’Interno rappresentato dall’Avvocatura di Stato.

In primo grado il Tar della Liguria ha fatto applicazione della sentenza 16.2.2012, in C 72/10 della corte di Giustizia UE, che ha ritenuto incompatibili con il diritto europeo le restrizioni alla circolazione dei servizi accogliendo, quindi, il ricorso di un CED ligure al quale la questura di Savona aveva negato l’autorizzazione alla raccolta delle giocate per conto di SKS365Group GmbH di Innsbruck.

In primo grado, quindi, il CED lugure risulta vincitore.

Al momento il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato il quale in attesa di decidere il ricorso, ha emesso l’Ordinanza n.3916/14 sull’istanza cautelare proposta dal Ministero con la quale è stato chiesto di sospendere gli effetti della sentenza impugnata.

Si tratta, quindi, di un sub procedimento, all’interno di quello principale nel quale il Consiglio di Stato ha affermato “Il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, come evidenziato anche da recenti sentenze della Corte di giustizia europea”.

La posizione del Consiglio di Stato continua a non tenere tranquilli i Ced e Ctd collegati ad operatori stranieri anche comunitari ma non muniti di autorizzazione AAMS.

Di seguito il testo dell’Ordinanza.

Lo staff legale di Betmind.it

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6041 del 2014, proposto da:

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro
Giorgia Valeria De Clementi;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA – GENOVA SEZIONE II n. 00123/2014,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Camassa;

Ritenuto che contrariamente a quanto sembra implicitamente affermare la sentenza appellata, il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, come evidenziato anche da recenti sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C-660/ 11 e C-8/12, del 12 settembre 2013 e, da ultimo, nella sentenza della III° Sez. n.5672/2013;

Ritenuto di compensare le spese della attuale fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6041/2014) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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